Le assemblee sono dirette
dal Presidente della serata, nominato su proposte, per alzata di mano.
L'assemblea delibera a
maggioranza di voti per alzata di mano.
A parità di voti decide il
Presidente della serata.
Per le modifiche degli
Statuti occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti in sala.
Il Consiglio direttivo può
accettare le dimissioni di un suo membro e sostituirlo con un'altro che verrà
in seguito proposto all'assemblea generale.
In caso che 1/3 dei soci lo
richieda si procederà al voto segreto.
I verbali delle assemblee
firmati dal Presidente e dalla segretaria saranno conservati nell'archivio.
Un socio può incaricare un
altro membro di rappresentarlo, con delega scritta.
Le deleghe vanno presentate
al Consiglio direttivo prima dell'inizio dell'assemblea.
Art. 6
Il consiglio direttivo deve
comprendere come minimo 5 membri, cosî da rappresentare in linea di massima le
diverse regioni del cantone.
Esso è composto da: 1
presidente, 1 vice-presidente, 1 segretario(a), 1 cassiera(e), e da 1 o più
membri.
Rimane in carica 2 anni ed
è rieleggibile.
Il Presidente convoca il
Consiglio direttivo di regola 1 volta al mese.
Lo stesso può essere
convocato da 3 dei suoi membri.
Il consiglio direttivo
prende le iniziative ed i provvedimenti che riterrà opportuni nell'interesse
dell'associazione.
Il consiglio direttivo
rappresenta l'assistente di farmacia di fronte all'Autorità competente.
Il consiglio direttivo è a
disposizione dei soci come pure dei farmacisti per informazioni su questioni
professionali e contrattuali.
Art. 7
La segretaria(o), cassiera(e) tiene l'archivio dell'associazione ed è responsabile delle incombenze
burocratiche e finanziarie. Solo lei (lui) il Presidente ed il vice-presidente
sono abilitati ad emettere mandati di pagamento per conto dell'A.T.A.F.
Art. 8
I revisori sono 2, stanno in
carica 1 anno e sono riellegibili.
Essi devono controllare
l'andamento finanziario dell'associazione e redigere un rapporto in merito.
Art. 9
Commissioni: le commissioni
rappresentano l' A.T.A.F.
Non sono dotate di potere
decisionale.
Devono includere almeno un
membro del consiglio direttivo.
Art. 10
Ogni
socio è tenuto a versare una tassa la quale viene stabilità annualmente
dall'Assemblea ordinaria.
Chi non provvede al regolare
versamento annuale viene escluso dall'Associazione.
Gli apprendisti non sono
obbligati a versare la tassa stabilita.
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Questo statuto sostituisce
il precedente ed è stato accettato dall'Assemblea straordinaria del 14 marzo
1975 a Mendrisio.
Entra subito in vigore.