CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE DI FARMACIA
TEMPO DI
LAVORO
Art.
9
9.1
La durata normale settimanale del lavoro è di 41 ore.
9.1 Nelle farmacie dove la durata settimanale del lavoro è ripartita su 5
giorni e mezzo, sono riconosciute due giornate supplementari di libero al mese.
Previo accordo interno, potranno essere date sia come giornate intere, sia come
aggiunta di mezza giornata di libero alla settimana.
Art.
10 Lavoro straordinario
10.1
Sono considerate straordinarie le ore che superano la durata normale della settimana
lavorativa.
Per il lavoro straordinario , il dipendente ha diritto ad un supplemento del 50%
da concedere in tempo libero o in denaro.
Per il calcolo del salario orario si divide il salario mensile per 177.7.
In caso di lavoro straordinario, il dipendente ha pure diritto alla copertura
delle spese vive di trasferta e di refezione.
1
10.2 Il lavoro per servizio a turno festivo o serale non è lavoro straordinario
nella misura in cui non determina il superamento della durata normale settimanale del lavoro.
Art.
11 Vacanze
11.1
Ai dipendenti sono annualmente riconosciute le seguenti vacanze pagate:
25 giorni lavorativi (5 settimane) per i giovani fino a 20 anni compiuti;
20 giorni lavorativi (4 settimane) dai 20 ai 40 anni compiuti:
25 giorni lavorativi (5 settimane) dopo 40 anni di età.
11.2
In caso di inizio o di scioglimento del rapporto di lavoro nel corso dell'anno,
le vacanze sono riconosciute "pro rata temporis".
11.3
I turni delle vacanze sono stabiliti dal datore di lavoro, tenuto anche conto
delle esigenze del personale.
Le vacanze sono assegnate durante l'anno in corso o al più tardi entro il
mese di marzo dell'anno seguente. Esse possono venire suddivise ritenuto tuttavia un minimo di
due settimane consecutive.
1
1.4 I giorni festivi infrasettimanali, parificati alla domenica, che cadono
durante le vacanze danno diritto ad un giorno supplementare di congedo.
1
1.5 Se nel corso di un anno il dipendente è impedito di lavorare (malattia,
infortunio, adempimento ad un obbligo legale,...) per più di un mese, il datore di lavoro può ridurre
la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di assenza dal lavoro.
In caso di assenza per gravidanza e parto, la possibilità di riduzione delle
vacanze decorre dopo le 16 settimane di congedo pagato.
Art.
12 Giorni festivi
12.1
sono considerati festivi tutti i giorni festivi ufficiali secondo le leggi del
Cantone Ticino (R. L. I. no 17).
1
12.2 Quando vi sono delle feste infrasettimanali, il riposo settimanale che cade
in giorno feriale può essere abolito unicamente se trattsi di giorni festivi non parificati alla
domenica, cioè:
San Giuseppe, Primo Maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, San Pietro e
Paolo, Immacolata.
Per le festività parificate alla domenica in base alla legge federale sul
lavoro (Capodanno, Epifania, lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° agosto, Assunzione, Ognissanti,
Natale e Santo Stefano) non è acconsentito l'abolizione del riposo settimanale, a meno che
questi coincida con il giorno festivo.
Art.
13 Congedi straordinari
Sono
riconosciuti i seguenti congedi pagati: