CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE DI FARMACIA
SALARIO IN CASO DI IMPEDIMENTO
AL LAVORO
Art. 19 Assicurazione per la perdita
di salario in caso di malattia
19.1
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i dipendenti presso un ente
assicurativo riconosciuto per una
copertura del 80% dello stipendio a partire dal 31° giorno di malattia.
La durata massima delle prestazioni è di 720 giorni entro un periodo di 900
giorni consecutivi.
I premi sono assunti in forma paritetica dal datore di lavoro
e dal dipendente.
19.2
Il datore di lavoro ha l'obbligo di versare lo stipendio completo nei primi 30
giorni di malattia.
19.3
Il dipendente è tenuto a presentare un certificato medico entro tre giorni di
assenza.
A richiesta del datore di lavoro nel certificato dovrà essere indicata la
durata presumibile dell'assenza.
Se la stessa dovesse protrarsi oltre, potrà essere richiesto un nuovo
certificato.
19.4
Con le prestazioni di cui al presente articolo il datore di lavoro è liberato
da tutti gli obblighi sanciti dall'art. 324 a CO per quanto riguarda i casi di malattia.
Art. 20 Maternità
In
caso di assenza per gravidanza e parto è riconosciuto alle puerpere un congedo
di 16 settimane, due delle quali di regola prima del parto, pagato all'80% dello
stipendio. I premi assicurativi per la copertura del congedo,
che eccede il minimo legale, sono assunti in forma paritetica dal datore di
lavoro e dalla dipendente. Il congedo è
riconosciuto anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 21 Assicurazione infortuni
Il
lavoratore è assicurato contro gli infortuni professionali e non professionali
in applicazione delle disposizioni della LAINF. Eventuali giorni di attesa sono
a carico del datore di lavoro. Il premio per gli infortuni professionali è a
carico del datore di lavoro: quello per gli infortuni non professionali è a
carico del lavoratore e dedotto dal suo salario.
Art. 22 Servizio militare
Vengono
riconosciute le seguenti indennità per servizio militare obbligatorio:
scuola
reclute
50% dello stipendio
altri
servizi (fino a 4 settimane) 100% dello
stipendio
Le indennità IPG restano acquisite dal
datore di lavoro.