Retribuzioni

17-12-09

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CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE DI FARMACIA

RETRIBUZIONI

 

Art. 14 Stipendi

14.1 I salari minimi sono i seguenti:

1° anno

3'243.00

2° anno

3'459.00

3° anno

3'675.00

4° anno

3'891.00

5° anno

4'302.00

 
14.2 I salari minimi di cui sopra sono ragguagliati all'indice dei prezzi al consumo di fine
  novembre 2007.

 

14.3 Il datore di lavoro deve versare il salario al dipendente al pił tardi entro la fine di ogni mese; le indennitą speciali entro la fine del mese successivo a quello in cui sono maturate.

  

Art. 15 Rincaro

Al termine di ogni anno le parti contraenti concordano gli adeguamenti dei salari contrattuali ed effettivi validi dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di mancato accordo, la vertenza é sottoposta ad arbitrato secondo la procedura fissata dalla CPC.

 

 

Art. 16 Tredicesima mensilitą

16.1 Il dipendente ha diritto alla tredicesima mensilitą da pagare di regola entro il 20 dicembre.

 

16.2 In caso di assunzione o di licenziamento nel corso dell'anno, la tredicesima sarą versata "pro rata temporis".

  

Art. 17 Supplemento di qualifica

17.1 La conoscenza della lingua tedesca, da comprovare con esame orale, dą diritto ad un supplemento mensile sui salari minimi di Fr. 150.00.

17.2 Il diploma cantonale "Assistente di farmacia specializzato in rimedi naturali" da diritto ad un supplemento mensile sui salari di Fr. 150.00.

 

Art. 18 Assegni per i figli

Il lavoratore ha diritto agli assegni per i figli secondo le disposizioni della legislazione cantonale.

 

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Ultimo aggiornamento: 17-12-09