14.2
I salari minimi di cui sopra sono ragguagliati all'indice dei prezzi al consumo
di fine novembre 2007.
14.3
Il datore di lavoro deve versare il salario al dipendente al pił tardi entro la
fine di ogni mese; le indennitą speciali entro la fine del mese successivo a
quello in cui sono maturate.
Art.
15 Rincaro
Al termine di ogni anno le parti contraenti
concordano gli adeguamenti dei salari contrattuali ed effettivi validi dal 1°
gennaio dell'anno successivo. In caso di mancato accordo, la vertenza é
sottoposta ad arbitrato secondo la procedura fissata dalla CPC.
Art.
16 Tredicesima mensilitą
16.1 Il dipendente ha diritto alla tredicesima mensilitą da pagare di regola
entro il 20 dicembre.
16.2
In caso di assunzione o di licenziamento nel corso dell'anno, la tredicesima
sarą versata "pro rata
temporis".
Art.
17 Supplemento di qualifica
17.1
La
conoscenza della lingua tedesca, da comprovare con esame orale, dą diritto ad
un supplemento mensile sui salari minimi di Fr. 150.00.
17.2 Il diploma cantonale "Assistente di farmacia specializzato in rimedi
naturali" da diritto ad un supplemento mensile sui salari di Fr. 150.00.
Art.
18 Assegni per i figli
Il
lavoratore ha diritto agli assegni per i figli secondo le disposizioni della
legislazione cantonale.