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19-01-07

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CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE DI FARMACIA

   

RACCOMANDAZIONI

In considerazione dell'accresciuto numero di collaboratori a tempo parziale o occupati in modo irregolare, le parti contraenti, allo scopo di agevolarne la regolamentazione delle condizioni di lavoro, raccomandano quanto segue:

 1.       Personale a tempo parziale

Al personale a tempo parziale che lavora in modo regolare seppure in misura inferiore al 50%, si raccomanda di applicare il contratto collettivo di lavoro.

 Si rammenta in particolare che il diritto alle vacanze deve essere riconosciuto internamente (4, rispettivamente 5 settimane); il salario durante le vacanze è invece riconosciuto proporzionalmente al grado di impiego.

 2.       Personale occupato in modo irregolare

Al personale occupato saltuariamente si raccomanda di riconoscere una retribuzione coś calcolata:

 Salario orario

Il salario orario si ottiene dividendo il salario mensile di riferimenti (vedi art. 14.1 del CCL) per 177.7.

 Indennità

Al salario orario sono aggiunte le seguenti indennità:

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8.33% quale indennità per la 13ma mensilità

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quale indennità di vacanza, l'8.33% per chi ha diritto a 4 settimane di vacanza; il 10.64% per chi ha diritto a 5 settimane.

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2% quale contributo all'assicurazione per la perdita di guadagno in caso di malattia, che il dipendente provvede personalmente a stipulare e a comprovare. Questo caso é valido qualora l'assistente sia alle dipendenze del datore di lavoro per un periodo superiore ai tre mesi.

 

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Ultimo aggiornamento: 20-10-05