CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE DI FARMACIA
PREVIDENZA PROFESSIONALE
Art. 23 Previdenza professionale
Il dipendente è assicurato contro le
conseguenze della vecchiaia e contro i rischi di morte o di invalidità in
applicazione della LPP.
Art. 24 Indennità di decesso
In caso di decesso del lavoratore, il datore
di lavoro deve pagare il salario per un altro mese a contare dal giorno della
morte e, se il rapporto di lavoro è durato più di 5 anni, per due altri mesi
sempre che il lavoratore lasci il coniuge o figli minorenni o, in mancanza di
questi eredi, altre persone verso le quali adempiva un obbligo di assistenza
(art. 338 del CO).
Art. 25 Indennità di partenza
25.1 Il dipendente che lascia la farmacia ha
diritto alle seguenti indennità di partenza:
dall'13° al 14° anno di servizio
1 mese di salario
dal 15° al 19°
2 mesi di salario
dal 20° al 24°
3 mesi di salario
dal 25° al 29°
4 mesi di salario
dal 30° al 35°
5 mesi di salario
dal 36° innanzi
6 mesi di salario
25.2 Per i
dipendenti con 50 anni di età e 20 di servizio rimangono riservate le
disposizioni dell'art. 339 c CO
che prevede il versamento di indennità fino ad un massimo di 8 mesi.
25.3 Nel computo
degli anni di servizio si tiene conto anche degli anni di apprendistato
25.4 Il datore di
lavoro non deve alcuna indennità nella misura in cui una istituzione di
previdenza a favore del
personale sia tenuta a future prestazioni per le quali il datore di lavoro ha
contribuito con versamenti
superiori all'importo fissato al punto 1 e 2.