Obblighi

19-01-07

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CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE DI FARMACIA

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL LAVORATORE

Art. 7 Doveri del lavoratore e del datore di lavoro

7.1 Il lavoratore č tenuto:

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a svolgere con diligenza ed impegno il lavoro assegnatogli

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a salvaguardare con fedeltā gli interessi legittimi del datore di lavoro trattando la clientela con cortesia e rispetto

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a mantenere il massimo riserbo su quanto apprende nell'ambito della sua attivitā.

 

7.2 Il datore di lavoro č tenuto:

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a proteggere la personalitā del lavoratore riconoscendone la funzione di collaboratore;

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a salvaguardarne la salute.

 

Art. 8 Libertā di associazione

Č garantita la libertā di iscriversi ad un sindacato

 

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Ultimo aggiornamento: 24-10-04