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CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE DI FARMACIA
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
E DEL LAVORATORE
Art. 7 Doveri del lavoratore e
del datore di lavoro
7.1
Il lavoratore č tenuto:
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a
svolgere con diligenza ed impegno il lavoro assegnatogli
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a
salvaguardare con fedeltā gli interessi legittimi del datore di lavoro
trattando la clientela con cortesia e rispetto
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a
mantenere il massimo riserbo su quanto apprende nell'ambito della sua attivitā.
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7.2
Il datore di lavoro č tenuto:
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a
proteggere la personalitā del lavoratore riconoscendone la funzione di
collaboratore;
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a
salvaguardarne la salute.
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Art.
8 Libertā di associazione
Č
garantita la libertā di iscriversi ad un sindacato
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