CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE DI FARMACIA
INIZIO E FINE DEL RAPPORTO DI
LAVORO
Art. 5 Periodo di prova
I primi due mesi sono
considerati tempo di prova. Trascorso questo periodo, il rapporto di lavoro è
considerato concluso per un periodo indeterminato.
Il tempo di prova può
essere modificato con accordo scritto; la sua durata non può tuttavia superare
i tre mesi (art. 335 b CO)
Art.
6 Disdetta
6.1 Termini
Il rapporto di lavoro può
essere disdetto da ambo le parti rispettando i seguenti termini:
Lo scioglimento del rapporto
di lavoro deve essere notificato con lettera raccomandata e deve pervenire entro
la fine del mese.
6.2 Motivo della disdetta
(art. 335 CO)
La parte che dà la disdetta
deve, a richiesta dell'altra, motivarla per scritto.
Qualora la disdetta sia
ritenuta abusiva, giusta l'art. 336 CO, è data facoltà di opposizione ai sensi
dell'art. 336 b del CO.
6.3 Disdetta in tempo
inopportuno (art. 336 c CO)
Dopo il tempo di prova il
datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:
a) allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero:
militare o di protezione civile, servizio militare della Croce rossa e, in quanto il servizio duri più
di dodici giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti;
b) allorquando il lavoratore è impedito di lavorare totalmente o parzialmente, a
causa di
malattia o
infortunio non imputabili a sua colpa, nei primi 6 mesi di incapacità
lavorativa;
c)
durante la gravidanza e nelle sedici settimane dopo il parto;
d)
allorquando, con il suo consenso, il lavoratore partecipa ad un servizio
ordinato
dall'autorità federale competente, nell'ambito dell'aiuto all'estero.
La disdetta data durante uno
dei periodi sopraccitati è nulla. Se è data prima di uno dei suddetti periodi,
la disdetta è sospesa e riprende il decorso alla fine del periodo. Se per la
cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un
mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine
prorogato di disdetta, questo è protratto sino al giorno fisso immediatamente
successivo.
6.4 Disdetta per cause
gravi
Il datore di lavoro e il
lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro
per cause gravi a norma dell'art. 337 del CO.