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CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE DI FARMACIA
1 gennaio 1996
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Scopo
Il presente contratto collettivo di lavoro è stipulato allo
scopo di:
 | promuovere condizioni di lavoro uniformi e rispondenti alle esigenze
personali e familiari dei lavoratori |
 | favorire la collaborazione tra datori di lavoro e dipendenti per la difesa
e lo sviluppo degli interessi comuni |
 | realizzare rapporti di collaborazione tra le parti sociali, salvaguardando
la pace sociale ai sensi dell'art. 357a del CO. |
Art 2 Campo di applicazione
Il presente CCL disciplina i rapporti di lavoro tra i
proprietari ed il personale delle farmacie del Cantone Ticino, in particolare
gli assistenti di farmacia diplomati e gli
apprendisti. È escluso il personale con formazione accademica.
Art. 3 Commissione paritetica cantonale
Per realizzare e promuovere la collaborazione tra le parti
contraenti è costituita una commissione paritetica.
I compiti della commissione sono i seguenti:
 | vigilare sull'applicazione del presente contratto e interpretarne, se del
caso, le disposizioni |
 | decidere su eventuali istanze presentate dalle parti contraenti e dalle
farmacie |
 | fungere da organo consultivo su tutte le questioni riguardanti i rapporti
tra le farmacie e il relativo personale |
La composizione e il funzionamento della Commissione sono
retti da apposito regolamento.
Art. 4 Contributo di solidarietà
Per i benefici derivanti dal presente contratto, i lavoratori
non facenti parte di un'organizzazione sindacale e le farmacie non aderenti
all'associazione contraente, sono tenuti al versamento di un contributo di
solidarietà che ammonta a:
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per i lavoratori Fr. 10.00 mensili |
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per le farmacie Fr. 100.00 annuali per un
importo di 20.00 per ogni lavoratore assoggettato al
presente contratto. |
La commissione paritetica cantonale provvede al loro incasso
che è destinato a coprire le spese della Commissione stessa e quelle inerenti
il funzionamento della comunità contrattuale.
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